Modelli Organizzativi (231/01)

Con il D.Lgs. 231 per la prima volta gli ENTI (Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

sono passibili di responsabilità penale per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell’Ente stesso da soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione – anche di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria – o da persone che esercitano anche di fatto il controllo e la gestione dell’Ente stesso, e anche da persone che sono sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti prima elencati.

Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente compiuto il fatto illecito. Il 231 mira a coinvolgere nella punizione dei reati il patrimonio dell’Ente che ha tratto vantaggio dal reato (e quindi gli interessi economici dei soci).

È sempre prevista una sanzione pecuniaria o addirittura misure interdittive. L’Ente non risponde davanti alla legge se le persone sopra elencate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Questo dunque è vero ma solo se è possibile dimostrare che l’Ente non abbia percepito alcun benefico dal reato commesso. L’Ente può essere esonerato dalle responsabilità penali se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

  • Sanzioni pecuniarie
  • Sanzioni interdittive
  • Confisca
  • Pubblicazione della sentenza

 SERVIZI:

  • Implementazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01
  • Elaborazione del Codice Etico
  • Implementazione del Modello Organizzativo ex art. 30 del D.Lgs. 81/08
  • Predisposizione della modulistica necessaria
  • Analisi dei processi aziendali per la conformità al Modello
  • Formazione e informazione